La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un tifoso contro la convalida DASPO con obbligo di firma. Si conferma che la pericolosità sociale, desunta da condotte gravi e precedenti specifici, giustifica la misura. La Corte ribadisce che la motivazione sulla necessità e urgenza è richiesta solo per l'esecuzione anticipata e che la durata massima è legittima in caso di recidiva.
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