La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito, rigettando il ricorso di un condominio che aveva ostruito un viale. Viene ribadito che una servitù di passaggio, se correttamente trascritta, è opponibile a tutti i successivi acquirenti, inclusi i condomini. La Corte chiarisce inoltre che l'amministratore non ha il potere di avviare azioni di usucapione per estendere la proprietà comune e che l'istituto della 'usucapio libertatis' non è riconosciuto dall'ordinamento italiano, potendo la servitù estinguersi solo per non uso ventennale.
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