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Art. 2002 Codice Civile

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Buoni fruttiferi postali: tassi e timbri, cosa vale?
Un risparmiatore ha contestato l'importo di liquidazione dei suoi buoni fruttiferi postali, ritenendo applicabili i tassi più vantaggiosi stampati originariamente sul titolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che i timbri apposti successivamente, indicanti una nuova serie e nuovi tassi, prevalgono sulla stampa originale. Inoltre, ha confermato che la legge, attraverso decreti ministeriali, può legittimamente modificare i tassi di interesse, e tali modifiche integrano il contratto, soprattutto in caso di lacune informative sul titolo stesso.
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Buoni Postali Fruttiferi: Tassi e Ius Variandi
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della modifica peggiorativa dei tassi di rendimento dei Buoni Postali Fruttiferi, anche per quelli emessi prima del decreto ministeriale del 1986. Secondo la Corte, la normativa speciale prevale e si integra automaticamente nel contratto, rendendo la variazione efficace con la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a prescindere dall'esposizione delle nuove tabelle negli uffici postali.
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Buoni postali: prevale il DM o il titolo stampato?
La Corte di Cassazione ha stabilito che per i buoni postali della serie 'Q', emessi su vecchi moduli della serie 'P' dopo il D.M. 13.6.1986, si applicano i tassi di interesse previsti dal decreto ministeriale e non quelli, più favorevoli, stampati sul retro del titolo. Secondo la Corte, il decreto ha natura di norma cogente e si sostituisce automaticamente alle clausole contrattuali difformi, anche se il timbro con i nuovi tassi non copre interamente la tabella originale. L'affidamento del risparmiatore non prevale sulla normativa imperativa in vigore al momento della sottoscrizione.
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