Un imprenditore, già condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta, ha contestato l'applicazione delle pene accessorie fallimentari. Sosteneva che non avessero alcuna utilità rieducativa nel suo caso specifico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: una volta che la condanna per il reato principale è definitiva, le pene accessorie fallimentari sono una conseguenza automatica e obbligatoria. Il giudice non ha la facoltà di escluderle, ma solo il compito di determinarne la durata in base alla gravità del fatto, come stabilito dalla Corte Costituzionale. La condanna a tre anni di pene accessorie è stata quindi confermata.
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