Un contribuente ha impugnato un accertamento fiscale per capitali non dichiarati in un paradiso fiscale, contestando il raddoppio termini accertamento e l'uso di prove da un procedimento penale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la norma sul raddoppio dei termini ha natura procedurale e si applica retroattivamente. Inoltre, ha confermato che le prove ottenute in sede penale, anche se coperte da 'clausola di specialità', sono utilizzabili nel processo tributario, data la netta distinzione tra i due procedimenti.
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