Una collaboratrice linguistica ha citato in giudizio un'università per ottenere un trattamento retributivo superiore, equiparato a quello di un ricercatore confermato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in base al principio del giudicato esterno, poiché la stessa pretesa era già stata respinta in via definitiva in un precedente giudizio tra le stesse parti. La Corte ha inoltre sottolineato la carenza di autosufficienza del ricorso, che non documentava adeguatamente le proprie argomentazioni.
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