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Art. 197-bis Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

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Altri anni per Art. 197-bis Codice di Procedura Penale

Aggravante metodo mafioso: Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di un gruppo di imputati condannati per usura continuata e aggravata e tentata estorsione. La sentenza conferma la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso per tutti i concorrenti, chiarendo che è sufficiente la consapevolezza del contesto criminale in cui si agisce. La Corte ha inoltre ribadito la piena attendibilità delle dichiarazioni delle vittime e ha negato le attenuanti generiche, sottolineando la gravità dei fatti e la logica delle decisioni dei giudici di merito.
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Chiamata in correità: quando è prova valida?
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per rapina. La sentenza conferma che la chiamata in correità da parte di due coimputati può costituire prova valida se le dichiarazioni sono convergenti, indipendenti e specifiche, e se supportate da altri elementi di riscontro, anche se non decisivi singolarmente. La Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza fisica dell'imputata dal luogo dei reati, data la sua partecipazione come supporto logistico al gruppo criminale.
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Ricorso inammissibile: usura e Cassazione confermano
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per usura ed estorsione aggravate. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso generici, ripetitivi di questioni già decise in appello e privi di un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.
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Estorsione aggravata: quando la riscossione diventa reato
La Corte di Cassazione conferma le condanne per estorsione aggravata, usura e tentata estorsione, dichiarando inammissibili i ricorsi degli imputati. La sentenza chiarisce la linea di demarcazione tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'estorsione, specialmente quando la riscossione del credito è affidata a terzi che agiscono per un profitto personale. Viene inoltre confermata la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, che non richiede l'appartenenza a un'associazione criminale ma si basa sulla forza intimidatrice evocata dalla condotta.
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