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Art. 1965 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 1965 Codice Civile

Accordo tra imprese e cessazione della materia del contendere
Una complessa controversia commerciale tra diverse società e amministrazioni locali è giunta davanti alla Corte di Cassazione dopo anni di contenziosi amministrativi. Prima della decisione finale dei giudici di legittimità, le imprese hanno stipulato un accordo transattivo globale per chiudere pacificamente ogni pendenza. Gli enti pubblici coinvolti hanno preso atto dell'intesa privata. Le parti hanno quindi depositato un'istanza congiunta per formalizzare l'intesa e rinunciare agli effetti delle precedenti sentenze amministrative. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo raggiunto e ha dichiarato formalmente la cessazione della materia del contendere. I giudici hanno inoltre compensato integralmente le spese legali tra i partecipanti, escludendo l'obbligo di versare il doppio contributo unificato poiché il venire meno dell'interesse alla causa è avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso iniziale.
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Cessazione della materia del contendere: l’accordo supera la lite
Due creditori di un consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa hanno contestato l'inerzia dell'autorità di vigilanza di fronte alle gravi irregolarità del commissario liquidatore. Dopo alterne vicende davanti ai giudici amministrativi, il consorzio ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per risolvere bonariamente la controversia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, le precedenti sentenze perdono efficacia e le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti, ponendo fine alla vicenda giudiziaria.
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Cessazione della materia del contendere: l’accordo batte la causa
Un'imprenditrice agricola ha impugnato il rifiuto di un consorzio di tutela di prorogare i termini per l'assegnazione di quote di produzione lattiera. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, il consorzio ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimit, le parti hanno stipulato un accordo transattivo per definire amichevolmente la controversia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilit del ricorso per cessazione della materia del contendere. Questa decisione fa perdere efficacia alle precedenti sentenze di merito e stabilisce la compensazione integrale delle spese legali tra le parti, chiudendo definitivamente la lite.
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Cessazione della materia del contendere: l’accordo spegne la lite
Un consorzio di tutela ha negato la proroga delle quote latte a una società agricola. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, la controversia è giunta davanti alla Corte di Cassazione. Prima della decisione dei giudici, le parti hanno firmato un accordo transattivo per risolvere amichevolmente ogni pendenza. I difensori hanno quindi chiesto congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per il sopravvenuto accordo. Questa decisione ha privato di efficacia le sentenze precedenti non ancora definitive. Le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti.
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Accordo transattivo: il patto privato che cancella la sentenza
Un privato ha richiesto una concessione per derivare acqua da un fiume, ritenendo la risorsa disponibile dopo che un tribunale aveva annullato la precedente concessione a una società. Tuttavia, le due società originariamente in causa avevano raggiunto un accordo transattivo privato, rinunciando ai rispettivi ricorsi. La Corte di Cassazione ha chiarito che questo accordo, determinando la cessazione della materia del contendere, fa perdere efficacia alla precedente sentenza di annullamento non ancora definitiva. Di conseguenza, la risorsa idrica non è mai tornata libera. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso del privato, confermando la legittimità del rifiuto dell'amministrazione pubblica di concedergli la risorsa e condannandolo al pagamento delle spese legali.
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