Il Promissario Acquirente ha agito in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato con la Promittente Venditrice. I giudici di merito hanno dichiarato nullo il contratto per violazione del divieto del patto commissorio. Davanti alla Corte di Cassazione, il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, allegando un accordo di transazione. Tuttavia, la Corte ha rilevato che l'accordo subordinava l'abbandono della causa all'effettivo pagamento di una somma e che l'istanza era firmata solo dal difensore. Per questo motivo, i giudici hanno qualificato la richiesta come rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando l'estinzione del processo e condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali, non essendoci stata l'adesione della controparte.
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