Un lavoratore aveva citato in giudizio la sua azienda per ottenere il pagamento di alcune retribuzioni, contestando la legittimità di una cessione di ramo d'azienda. La società, dopo essere stata condannata nei primi gradi di giudizio, aveva fatto ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante il processo, le parti hanno raggiunto un accordo in sede sindacale. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato la cessata materia del contendere, chiudendo ufficialmente il caso perché la lite era stata risolta. I giudici hanno anche stabilito che l'azienda non doveva pagare la sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi respinti, poiché la causa si è conclusa per un accordo e non per un rigetto nel merito.
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