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Art. 196 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 196 Codice di Procedura Penale

Ricettazione di targhe automobilistiche: il silenzio condanna
Un uomo è stato condannato per la ricettazione di due targhe automobilistiche rubate. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando il rifiuto dei giudici di merito di disporre una perizia fisiognomica sui video di sorveglianza e contestando la prova della sua consapevolezza sulla provenienza illecita delle targhe. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la perizia era superflua e che il possesso ingiustificato di beni rubati è sufficiente a dimostrare la consapevolezza della provenienza delittuosa, configurando pienamente il reato di ricettazione di targhe automobilistiche. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Estorsione aggravata: la credibilità della vittima
La Corte di Cassazione conferma la condanna per estorsione aggravata a carico di due individui che, con il pretesto di una riparazione del cellulare, hanno minacciato e costretto la vittima a versare loro del denaro. La sentenza sottolinea l'importanza della credibilità della persona offesa, anche se psicologicamente fragile, e chiarisce la distinzione tra il reato di estorsione e quello di truffa, basata sulla coartazione della volontà della vittima.
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