Due amministratori di una cooperativa avevano garantito personalmente i debiti della società verso una banca. Successivamente, di fronte alla richiesta di pagamento, i due hanno invocato la liberazione del fideiussore prevista dall'articolo 1956 del codice civile. Sostenevano che la banca avesse continuato a finanziare la società nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche, senza chiedere la loro autorizzazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che la tutela non si applica se il garante coincide con l'amministratore della società debitrice. Chi gestisce l'azienda è infatti pienamente consapevole della situazione finanziaria e, chiedendo il credito, autorizza implicitamente la garanzia. I garanti sono stati quindi condannati a pagare il debito e le spese legali.
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