Un fornitore di gelati ha citato in giudizio un'attività commerciale per la violazione di un patto di esclusiva. Il gestore sosteneva di aver legittimamente disdetto un contratto annuale, ma la Corte ha stabilito che le significative modifiche economiche introdotte con l'ultimo accordo, pur etichettato come rinnovo del contratto, lo qualificavano come un nuovo contratto di durata quinquennale. La Cassazione ha confermato, stabilendo che la sostanza economica dell'accordo prevale sulla forma, rendendo illegittima la disdetta anticipata e dovuto il pagamento della penale.
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