La Corte di Cassazione ha confermato che l'anticipazione di somme da parte di un ricevitore per consentire giocate a credito configura un contratto di mutuo. I debitori sostenevano che la fattispecie fosse una vendita al minuto, soggetta a prescrizione breve, ma i giudici hanno chiarito che il ricevitore agisce come terzo finanziatore rispetto al rapporto tra Stato e scommettitore. La prova del credito può essere fornita tramite testimonianze, data la libertà di forma del contratto di mutuo verbale.
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