La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2053/2024, ha stabilito che il credito di una casa da gioco per la fornitura di fiches non pagate da un cliente costituisce un'obbligazione naturale e non un debito esigibile. La Corte ha chiarito che la vendita di fiches è un contratto strumentale e funzionalmente collegato al gioco d'azzardo. Di conseguenza, si applica l'articolo 1933 del codice civile, che nega l'azione legale per il recupero di un debito di gioco. L'appello della società di gestione del casinò è stato quindi respinto.
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