La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato per spaccio di sostanze stupefacenti, respingendo l'eccezione difensiva sull'invalidità della sua individuazione visiva. La difesa sosteneva che il riconoscimento dell'indagato, immortalato in video di chat con uno pseudonimo, violasse le rigide regole della ricognizione personale formale. I giudici hanno invece ribadito che il riconoscimento fotografico o da filmati operato dalla polizia giudiziaria costituisce una valida prova atipica. La sua affidabilità si fonda sulla certezza espressa dagli investigatori che hanno visionato i filmati, soprattutto nell'ambito del giudizio abbreviato prescelto dall'imputato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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