Un Lavoratore è stato condannato per traffico di stupefacenti, avendo trasportato via mare dall'Albania una ingente quantità di marijuana (circa 477 kg). La sua responsabilità è stata confermata in appello, basandosi su intercettazioni telefoniche e il ritrovamento dei suoi documenti personali sul luogo dello sbarco. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'identificazione e la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici precedenti, e la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche adeguata, data la latitanza del condannato.
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