Un imputato, condannato per maltrattamenti, ricorre in Cassazione contestando l'applicazione di una pena accessoria e il rigetto della richiesta di pene sostitutive. La Corte rigetta il ricorso, chiarendo che l'applicazione d'ufficio di pene accessorie obbligatorie non viola il divieto di "reformatio in peius" e che la procedura per le pene sostitutive non si applica se la richiesta è già stata formulata nell'atto di appello e la pena non è stata modificata.
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