Un risparmiatore ha stipulato una polizza unit-linked tramite un intermediario finanziario. Poiché l'investimento ha subito forti perdite a causa dell'illiquidità dei fondi speculativi scelti, il risparmiatore ha chiesto la nullità del contratto. Ha sostenuto che l'accordo fosse in realtà un contratto di investimento finanziario e non una vera assicurazione sulla vita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del risparmiatore. I giudici hanno chiarito che la diversa qualificazione del contratto non ne determina la nullità, poiché un contratto di investimento è di per sé lecito e valido. Inoltre, è stato accertato che l'intermediario ha rispettato tutti gli obblighi informativi e di trasparenza previsti dalla legge, escludendo qualsiasi violazione sostanziale. Il risparmiatore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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