Una compagnia assicurativa, costituitasi parte civile in un processo penale, ha proposto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del giudice che ne aveva disposto l'esclusione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo il principio dell'inoppugnabilit del provvedimento di esclusione della parte civile. Tale decisione non blocca il processo penale e non pu considerarsi un atto abnorme, poich si limita a chiudere il rapporto civile davanti al giudice penale, lasciando aperta la strada della causa civile ordinaria. Di conseguenza, la ricorrente stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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