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Art. 19 Codice Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 19 Codice Penale

Pene accessorie: la violazione è reato penale
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche costituisce una vera e propria sanzione penale e non una mera incapacità civile. Pertanto, il soggetto che continua a esercitare poteri gestori nonostante il divieto incorre nel reato di inosservanza di pene accessorie previsto dall'art. 389 c.p. La sentenza chiarisce che la funzione di tali misure è quella di allontanare il condannato dal contesto professionale in cui ha commesso l'illecito, garantendo l'effettività della pretesa punitiva dello Stato.
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Patteggiamento in appello: vincolante per il giudice
Un imputato, dopo un accordo di patteggiamento in appello per reati di droga che escludeva le pene accessorie, si è visto comunque applicare tali sanzioni dalla Corte d'Appello. La Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che il patteggiamento in appello è un accordo unitario e vincolante per il giudice in ogni sua parte, comprese le pene accessorie. Il giudice può solo accettarlo in toto o rigettarlo.
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