Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha ottenuto la **sospensione condizionale della pena**, ma il Giudice l'ha subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. L'imputato ha fatto ricorso sostenendo che tale condizione fosse illegittima. La Corte di Cassazione ha respinto la sua tesi, stabilendo un principio importante: quando si chiede la sospensione per la seconda volta, il consenso a svolgere lavori socialmente utili è implicito nella richiesta stessa. La legge, infatti, impone al giudice di vincolare il secondo beneficio a degli obblighi. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna confermata.
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