L'Azienda ha sospeso i versamenti dei contributi per l'assistenza sanitaria integrativa al Fondo EST nei confronti di un Lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato in part-time verticale e misto durante i mesi di inattività lavorativa. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo l'obbligo del datore di lavoro di versare la quota mensile al Fondo EST per tutte le dodici mensilità dell'anno. La decisione sul rapporto tra Part-time verticale e Fondo EST chiarisce che la tutela sanitaria integrativa costituisce un diritto irrinunciabile e indivisibile del dipendente. L'obbligo contributivo datoriale ha misura fissa e non può essere ridotto o sospeso nei periodi di pausa lavorativa, prescindendo dall'effettiva erogazione della retribuzione ordinaria nei singoli mesi.
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