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Art. 185 Codice Penale — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 185 Codice Penale

Azione Revocatoria: Persona Offesa non basta, il patteggiamento non prova il danno
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società che mirava a esercitare un'azione revocatoria contro un ex amministratore per recuperare crediti derivanti da un reato di bancarotta fraudolenta. La società si era qualificata come "persona offesa" nel procedimento penale, concluso con un patteggiamento. La Corte ha chiarito che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nel giudizio civile per accertare il danno. Inoltre, la semplice posizione di "persona offesa" non conferisce automaticamente la legittimazione all'azione revocatoria per danni diretti contro l'amministratore, distinguendola dalla posizione di "parte civile" che deve dimostrare il danno subito. La **Legittimazione azione revocatoria** è stata negata.
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Accuse infondate all’Ordine: risarcimento danni per diffamazione
Un amministratore di condominio ha presentato denunce infondate per truffa e falso contro due professionisti, accusandoli poi anche davanti al loro Ordine professionale. Dopo l'archiviazione penale, le persone offese hanno promosso una causa civile per ottenere il risarcimento danni per diffamazione e lesione dell'onore. Il Tribunale ha condannato l'amministratore a pagare trentacinquemila euro a ciascun professionista. La Corte d'Appello ha confermato la decisione, rilevando la chiara natura diffamatoria delle dichiarazioni e l'avvenuta interruzione della prescrizione grazie alla costituzione di parte civile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministratore per motivi generici e infondati. Il ricorrente soccombente deve risarcire integralmente i danneggiati e pagare le spese di lite oltre al doppio contributo unificato.
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Imposta di registro solidale: la banca vince la causa ma paga le tasse
Un istituto di credito ottiene una sentenza di risarcimento contro i suoi ex amministratori per danni da cattiva gestione. La banca riteneva di non dover pagare l'imposta di registro, sostenendo che i fatti costituissero reato e che dovesse applicarsi la 'registrazione a debito'. L'Agenzia delle Entrate ha invece richiesto il pagamento in base al principio dell'imposta di registro solidale. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo che la decisione sulla registrazione a debito spetta all'ufficio giudiziario. Se questo la nega, la regola generale della solidarietà prevale e anche la parte vittoriosa deve pagare, salvo poi rivalersi sulla controparte.
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