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Art. 185 Codice Penale — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 185 Codice Penale

Danno non patrimoniale persona giuridica: la prova
La Corte di Cassazione affronta il caso di un istituto di credito contro un suo ex agente. Viene negata l'applicabilità di una clausola penale poiché contenuta in un allegato contrattuale già risolto consensualmente dalle parti prima del recesso. Tuttavia, la Corte accoglie il ricorso sul risarcimento del danno all'immagine, stabilendo un principio chiave: la prova del danno non patrimoniale persona giuridica non richiede la dimostrazione di costi specifici per il ripristino della reputazione, potendo essere fornita anche tramite presunzioni.
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Giudicato: cosa copre la sentenza definitiva?
Un dipendente pubblico ha richiesto un risarcimento danni, sostenendo la "falsità ideologica" di un provvedimento di distacco. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda, confermando le decisioni dei gradi inferiori basate sul principio del giudicato. La Corte ha ribadito che una sentenza definitiva impedisce di riproporre non solo le questioni già sollevate (il dedotto), ma anche tutte quelle che si sarebbero potute sollevare nel medesimo giudizio (il deducibile).
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Dimissioni per violenza privata: annullabilità
Un lavoratore, costretto a dimettersi sotto minaccia, ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per le retribuzioni non percepite, sostenendo la nullità delle dimissioni. La Corte di Cassazione ha stabilito che le dimissioni per violenza privata configurano un "reato in contratto", rendendo l'atto annullabile e non nullo. Poiché l'azione di annullamento era prescritta, la Corte ha respinto la richiesta di retribuzioni, confermando il solo diritto al risarcimento del danno.
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Esimente art 598: quando l’offesa in giudizio non è reato
Un professionista ha citato in giudizio un ospedale e il suo avvocato per un presunto danno alla reputazione, causato da un documento prodotto in un precedente processo. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, confermando l'applicazione dell'esimente art. 598 c.p. Questa norma protegge le parti e i difensori da accuse di diffamazione per scritti e discorsi pronunciati in un procedimento, a condizione che le espressioni siano pertinenti all'oggetto della causa. La Corte ha chiarito che tale valutazione di pertinenza deve essere effettuata "ex ante", cioè al momento della produzione dell'atto, e non in base alla sua successiva valutazione di decisività da parte del giudice.
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