La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente, la cui impugnazione era stata dichiarata inammissibile per mancata prova della notifica. La richiesta di rimessione in termini è stata negata perché il contribuente non ha dimostrato di essersi attivato con la necessaria "immediatezza della reazione" per ottenere un duplicato dell'avviso di ricevimento, agendo solo dopo la sollecitazione del giudice.
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