La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una proprietaria terriera che rivendicava il diritto di prelazione agraria su un fondo confinante. La decisione si fonda sul principio che la potenziale destinazione edilizia, industriale o turistica di un terreno, prevista dagli strumenti urbanistici, è sufficiente a escludere tale diritto, a prescindere dall'uso agricolo attuale. La Corte ha inoltre chiarito diversi aspetti procedurali, come l'ammissibilità di documenti formatisi dopo la scadenza dei termini.
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