Una donna ha chiesto la restituzione di 150.000 euro al suo ex convivente sulla base di una scrittura privata, qualificata come una ricognizione di debito, firmata per l'acquisto di un immobile. L'uomo si è opposto, sostenendo che il documento era solo una garanzia e che il debito era stato comunque estinto tramite versamenti su un conto cointestato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della donna, confermando la decisione dei giudici precedenti. Ha stabilito che spetta al debitore fornire la prova contraria e che, in questo caso, era stato dimostrato l'avvenuto adempimento. La Corte ha ribadito di non poter riesaminare nel merito le prove, confermando la vittoria dell'uomo.
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