La Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un imprenditore agricolo a cui era stato disconosciuto il regime fiscale agevolato. L'Agenzia delle Entrate contestava il difetto del requisito della prevalenza, sostenendo che l'uva acquistata da terzi superasse quella prodotta in proprio. Il fulcro della controversia riguardava la validità di un contratto di reddito agrario e comodato relativo a terreni il cui proprietario era deceduto. La Suprema Corte ha stabilito che il comodato non cessa automaticamente con la morte del comodante se gli eredi non richiedono la restituzione del bene. Tuttavia, i giudici hanno confermato la legittimità dell'accertamento induttivo qualora emergano gravi incongruenze tra i redditi dichiarati e l'effettiva capacità economica dell'azienda, nonostante la natura forfettaria della tassazione agraria.
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