La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di un ex Sindaco, costituitosi parte civile contro un cittadino accusato di diffamazione. Il giudice di primo grado aveva chiuso il dibattimento e deciso la causa senza consentire al difensore della parte civile di intervenire prima della difesa dell'imputato, violando il diritto di replica nel processo penale. La Cassazione ha chiarito che l'omessa valutazione della richiesta di rinvio del difensore, dovuta a un disguido della cancelleria, lede il diritto di difesa e determina una nullità. Per un secondo capo d'accusa, la Corte ha riqualificato il fatto come ingiuria (depenalizzata) poiché le offese erano state pronunciate in presenza della vittima durante un consiglio comunale. La sentenza è stata annullata limitatamente al primo capo con rinvio al giudice civile competente.
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