La Cassazione ha respinto il ricorso di un amministratore condannato per bancarotta fraudolenta, il quale lamentava diversi vizi processuali. La Corte ha stabilito che le irregolarità formali, come la mancanza di una firma o ritardi nelle comunicazioni, sono irrilevanti se non causano un concreto e dimostrato pregiudizio al diritto di difesa, applicando il principio di offensività processuale. Inoltre, ha ribadito che per la bancarotta fraudolenta non è necessario provare il nesso causale tra la condotta dell'imputato e il fallimento dell'azienda.
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