La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un ricorso presentato da un difensore d'ufficio per mancanza del mandato ad impugnare. Il caso riguarda un imputato giudicato in assenza, la cui difesa non aveva allegato la specifica elezione di domicilio richiesta dall'art. 581 c.p.p. La normativa vigente, rafforzata dalla Legge 114/2024, impone requisiti formali rigorosi per l'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio in caso di assenza dell'assistito. La Suprema Corte ha ribadito che, senza il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, il giudice non può procedere all'esame dei motivi di merito.
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