Tre imputati concordano la rideterminazione della pena davanti alla Corte di appello rinunciando contestualmente agli altri motivi di gravame. Dopo la sentenza, tutti e tre propongono ricorso per cassazione contestando l'affermazione di responsabilità penale, il diniego delle attenuanti generiche e la misura della sanzione. Uno dei ricorrenti eccepisce inoltre l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a uno dei suoi due difensori di fiducia. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili tutti i ricorsi. I giudici stabiliscono che l'omessa citazione del secondo difensore costituisce una nullità intermedia, sanata se non dedotta prima della deliberazione della sentenza d'appello. Inoltre, l'accesso al concordato in appello comporta la rinuncia definitiva ai motivi di merito, precludendo qualsiasi successiva impugnazione di legittimità su tali aspetti.
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