Un motociclista subisce un incidente a causa di un cane randagio. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20522/2025, affronta il tema dei danni da randagismo, confermando la legittimazione passiva solidale del Comune e dell'ASL. Tuttavia, chiarisce che il danneggiato ha l'onere di provare la colpa specifica degli enti nella gestione del fenomeno. Nonostante l'accoglimento del primo motivo di ricorso sulla corretta individuazione dei responsabili, la domanda di risarcimento è stata respinta per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
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