Una società appaltatrice ha richiesto il pagamento del saldo per dei lavori edili, ottenendo un decreto ingiuntivo. La committente si è opposta esibendo una quietanza a saldo firmata dal legale rappresentante dell'appaltatrice. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di quest'ultima, confermando che la quietanza, se non efficacemente contestata con una querela di falso, ha pieno valore probatorio e dimostra l'avvenuto pagamento, estinguendo il debito.
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