Una società opponente ha impugnato un decreto ingiuntivo ottenuto da un'impresa edile, successivamente dichiarata fallita. Il curatore fallimentare ha informato l'opponente del fallimento tramite PEC. Successivamente, il giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio in udienza. L'opponente ha provveduto alla riassunzione del processo entro tre mesi dall'udienza, ma il Tribunale ha dichiarato l'estinzione, ritenendo che il termine decorresse dalla ricezione della PEC. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'opponente, stabilendo che il termine perentorio per la riassunzione del processo decorre esclusivamente dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione viene formalmente portata a conoscenza delle parti, e non dalla semplice conoscenza di fatto dell'evento interruttivo.
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