Un agente commerciale ha contestato la fine improvvisa del proprio rapporto professionale, chiedendo il riconoscimento dell'indennità suppletiva di clientela e l'indennità per mancato preavviso a causa dell'assenza di una giusta motivazione. I giudici di merito avevano inizialmente respinto le richieste dell'agente, ritenendo l'azione ormai decaduta per il decorso dei termini brevi previsti dal Collegato Lavoro. La Suprema Corte ha ribaltato il verdetto, stabilendo che il recesso dal contratto di agenzia non subisce i limiti temporali di decadenza tipici delle collaborazioni coordinate e continuative. La norma eccezionale non riguarda la figura dell'agente commerciale.
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