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Art. 1751 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1751 Codice Civile

Divieto di concorrenza dell’agente: risarcimento e no indennità
Un agente di commercio ha subito una condanna al risarcimento danni per oltre 96.000 euro a causa della violazione del divieto di concorrenza dell'agente. La società mandante ha infatti accertato che l'agente ha svolto attività concorrenziale a favore di un'altra ditta nel settore della telefonia. L'agente ha impugnato la decisione sostenendo che il contratto fosse limitato solo a una tipologia di prodotti e contestando la mancanza di giusta causa nel proprio recesso. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado: l'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e le prove raccolte hanno dimostrato la condotta illecita. Di conseguenza, la Suprema Corte ha negato all'agente sia l'indennità sostitutiva del preavviso sia l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., condannandolo anche al pagamento delle spese di giudizio.
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Improcedibilità ricorso per Cassazione: il mancato deposito costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'Improcedibilità ricorso per Cassazione presentato da un Preponente. Questi aveva impugnato una sentenza che lo condannava a pagare provvigioni e indennità di fine rapporto a un Agente. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché il Preponente non lo ha depositato in Cancelleria entro i termini di legge. Di conseguenza, il Preponente è stato condannato a pagare le spese legali del giudizio di legittimità.
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Recesso dal contratto di agenzia: nessuna decadenza
Un agente commerciale ha contestato la fine improvvisa del proprio rapporto professionale, chiedendo il riconoscimento dell'indennità suppletiva di clientela e l'indennità per mancato preavviso a causa dell'assenza di una giusta motivazione. I giudici di merito avevano inizialmente respinto le richieste dell'agente, ritenendo l'azione ormai decaduta per il decorso dei termini brevi previsti dal Collegato Lavoro. La Suprema Corte ha ribaltato il verdetto, stabilendo che il recesso dal contratto di agenzia non subisce i limiti temporali di decadenza tipici delle collaborazioni coordinate e continuative. La norma eccezionale non riguarda la figura dell'agente commerciale.
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