Un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta si vede negare l'applicazione dell'indulto. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo un principio cruciale: nel rapporto tra indulto e bancarotta, il reato si considera commesso alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, non al momento delle condotte distrattive. Poiché la sentenza era successiva alla legge sull'indulto e la pena superiore alla soglia minima, il beneficio non poteva essere concesso.
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