La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42862/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso che definiva come atto abnorme l'ordinanza di un G.I.P. che aveva riaperto la discussione dell'udienza preliminare per consentire una tardiva costituzione di parte civile. La Corte ha ribadito che un atto abnorme si configura solo quando è totalmente estraneo al sistema processuale o causa una stasi irrimediabile del procedimento, condizioni non riscontrate nel caso di specie, poiché la regressione è avvenuta all'interno della stessa fase processuale e l'eventuale nullità poteva essere eccepita con gli strumenti ordinari.
Continua »