La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22550/2024, ha stabilito che l'elezione di domicilio effettuata nel primo grado di giudizio non è più valida per l'appello. A seguito della Riforma Cartabia, con l'atto di impugnazione è necessario depositare una nuova e specifica dichiarazione o elezione di domicilio, a pena di inammissibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto la norma non incostituzionale, in quanto finalizzata a garantire la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato e la celere notifica degli atti, respingendo così il ricorso di un imputato il cui appello era stato dichiarato inammissibile per tale omissione.
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