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Art. 1727 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Dimissioni amministratore giudiziario: la Cassazione
Un amministratore giudiziario di un'eredità ha rassegnato le dimissioni dopo che uno dei coeredi ha bloccato il conto corrente destinato alla gestione. Gli eredi si sono opposti al pagamento del suo compenso, sostenendo che le dimissioni fossero illegittime e denunciando presunti inadempimenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la figura dell'amministratore giudiziario è assimilabile a quella del mandatario. Pertanto, le dimissioni per giusta causa sono ammesse, e il blocco del conto corrente rappresenta una valida motivazione. Le accuse di inadempimento sono state respinte in quanto le attività non svolte erano o di straordinaria amministrazione, non comprese nel suo incarico, o giustificate dalle circostanze.
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Compenso professionista: spetta anche dopo il recesso
La Corte di Cassazione conferma il diritto di un professionista a ricevere il compenso per le attività svolte fino al momento del suo recesso dall'incarico. La sentenza chiarisce che il compenso professionista pattuito per chiudere le pendenze passate è dovuto, e spetta al cliente dimostrare tempestivamente in giudizio l'eventuale inadempimento del professionista per paralizzare la richiesta di pagamento.
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