Una cittadina ha citato in giudizio un Comune per ottenere un risarcimento, invocando la sua responsabilità oggettiva a seguito di un affare immobiliare fallito con un costruttore locale, che era anche un funzionario municipale. L'operazione è saltata a causa di uno sviluppo edilizio abusivo, che ha portato alla confisca della proprietà da parte dello stesso Comune. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo che il Comune non è responsabile per le azioni private dei suoi funzionari e che la quietanza di pagamento rilasciata da un terzo (il costruttore) non costituisce prova legale vincolante nei confronti dell'ente.
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