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Art. 1713 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 1713 Codice Civile

Società in house: legittima la detrazione della ritenuta
La Corte di Cassazione ha stabilito che una società in house, pur essendo controllata da un ente pubblico, possiede un'autonoma soggettività tributaria. Di conseguenza, ha il diritto di considerare la ritenuta subita sugli interessi bancari, maturati su fondi pubblici gestiti, come un acconto d'imposta (IRES) e non come un'imposta definitiva. La Corte ha chiarito che il 'possesso del reddito', ai fini fiscali, consiste nella disponibilità giuridica e materiale delle somme, e la natura di 'in house providing' non annulla la distinzione soggettiva tra la società e l'ente controllante.
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Società in house: autonomia fiscale e ritenute
La Corte di Cassazione ha confermato che una società in house è un soggetto fiscale autonomo, distinto dall'ente pubblico che la controlla. Di conseguenza, la ritenuta fiscale sugli interessi bancari maturati dalla gestione di fondi pubblici è da considerarsi un acconto (ritenuta d'acconto) e non un'imposta definitiva. La società ha quindi legittimamente detratto tali ritenute dall'IRES dovuta, in quanto titolare del 'possesso del reddito', avendo la piena disponibilità e autonomia nella gestione dei fondi e degli interessi generati.
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Accertamenti bancari: onere della prova del professionista
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11933/2025, ha rigettato sia il ricorso dell'Agenzia delle Entrate sia quello di un professionista in materia di accertamenti bancari. La Corte ha ribadito che per superare la presunzione legale che i versamenti in conto corrente costituiscano reddito, il contribuente deve fornire una prova analitica e rigorosa per ogni singola operazione. L'apprezzamento di tale prova da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
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Imposta registro mandato fiduciario: quando è fissa
La Cassazione stabilisce che la sentenza che dichiara la risoluzione di un mandato fiduciario di tipo germanico e condanna alla restituzione delle somme è soggetta a imposta di registro in misura fissa. Tale pronuncia non determina un trasferimento di ricchezza, ma un mero ripristino della situazione patrimoniale preesistente, poiché la proprietà dei beni non era mai stata trasferita al fiduciario.
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Mandato fiduciario germanico: imposta fissa o no?
La Corte di Cassazione ha stabilito che una sentenza che dichiara la risoluzione di un mandato fiduciario germanico e ordina la restituzione di somme è soggetta all'imposta di registro in misura fissa, e non proporzionale. La decisione si fonda sulla natura non traslativa di tale mandato, in cui la proprietà dei beni non passa mai al fiduciario. Di conseguenza, la restituzione non costituisce un trasferimento di ricchezza, ma un semplice ripristino della situazione patrimoniale preesistente.
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