La Società Appaltatrice ha citato in giudizio La Società Consortile davanti al Tribunale di Velletri per ottenere la restituzione di somme pagate indebitamente. La Società Consortile ha eccepito l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Pescara, ma lo ha fatto in modo incompleto nella comparsa di risposta e ha sollevato l'esistenza di un foro convenzionale esclusivo solo tardivamente nelle memorie successive. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della Società Incorporante (subentrata alla prima), ha stabilito che l'eccezione di incompetenza territoriale deve contestare specificamente tutti i possibili criteri di collegamento e che il foro convenzionale non può essere eccepito in ritardo. Di conseguenza, la competenza è stata definitivamente radicata presso il Tribunale di Velletri.
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