Un cittadino straniero, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la nullità della notifica del decreto di citazione in appello. L'atto era stato consegnato tramite notifica al difensore poiché l'imputato non risiedeva più nel domicilio dichiarato. Il ricorrente sosteneva che l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto cercare il suo nuovo indirizzo all'anagrafe e che mancava la traduzione in lingua araba dell'atto inviato via PEC all'avvocato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, se l'imputato non viene trovato nel domicilio eletto, la notifica al difensore è valida senza bisogno di ulteriori ricerche anagrafiche. Inoltre, la notifica via PEC all'avvocato non richiede la traduzione dell'atto, che resta comunque consultabile nel fascicolo processuale.
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