L'imputato veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di danneggiamento seguito da incendio commesso nel 2012. Il difensore proponeva ricorso in Cassazione eccependo la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, eseguita presso lo studio legale a seguito dell'esito negativo della spedizione postale. La Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorso non era inammissibile, sussistendo un contrasto giurisprudenziale sulle modalità di verifica del domicilio. Di conseguenza, il tempo trascorso dalla commissione dei fatti ha determinato la prescrizione del reato. I giudici di legittimità hanno quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio, cancellando integralmente la condanna inflitta all'imputato.
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