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Art. 1697 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 1697 Codice Civile

Comunicazione licenziamento: valida nel verbale?
Un'azienda ha comunicato il licenziamento a una dipendente all'interno del verbale di fallita conciliazione. La lavoratrice ha impugnato l'atto, sostenendone l'invalidità formale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10805/2024, ha stabilito che la comunicazione licenziamento in tale forma è legittima, poiché il verbale, sottoscritto dalle parti in sede istituzionale, soddisfa il requisito della forma scritta e avviene dopo il fallimento del tentativo conciliativo, come richiesto dalla legge.
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Tentativo di conciliazione: licenziamento valido verbale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10734/2024, ha stabilito la validità della comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo formalizzata all'interno del verbale conclusivo del fallito tentativo di conciliazione. Secondo la Corte, la legge non impone un intervallo temporale o un atto separato tra la constatazione del fallimento della procedura e la comunicazione del recesso, purché la volontà del datore di lavoro sia espressa in forma scritta in modo chiaro e consapevole per il lavoratore. Il ricorso della lavoratrice, che sosteneva la necessità di una comunicazione successiva, è stato rigettato.
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