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Art. 168-ter Codice Penale — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 168-ter Codice Penale

Messa alla prova: il rifiuto della mediazione cancella il beneficio
Il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato estinto il reato di ricettazione contestato a un imputato per esito positivo della messa alla prova. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione, evidenziando che l'imputato, pur avendo svolto i lavori di pubblica utilità, si era rifiutato di partecipare al percorso di giustizia riparativa e mediazione con la vittima. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che tutte le prescrizioni del programma sono autonome e indispensabili. Di conseguenza, il rifiuto di una sola di esse impedisce il buon esito della prova. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio.
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Ricorso per cassazione: inammissibile se ripetitivo
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per truffa. La decisione si fonda sul principio che un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d'Appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Viene confermato il concetto di 'doppia conforme', per cui le sentenze di primo e secondo grado formano un unico corpo argomentativo.
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Revoca messa alla prova: quando è legittima?
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della revoca della messa alla prova nei confronti di un'imputata che aveva interrotto il programma di trattamento rendendosi irreperibile. Secondo la Corte, l'interruzione ingiustificata del percorso costituisce una grave trasgressione che impone la revoca del beneficio, senza che il giudice debba compiere ulteriori indagini sulle motivazioni personali dell'imputata. La decisione chiarisce che anche una singola, ma sostanziale, violazione degli impegni assunti è sufficiente per la revoca della messa alla prova.
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Prescrizione associazione per delinquere: la Cassazione
La Corte di Cassazione interviene su un caso di associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione, annullando con rinvio la sentenza d'appello. La Corte stabilisce che, per calcolare la prescrizione dell'associazione per delinquere, non si può presumere che il reato continui fino alla data della sentenza di primo grado. È invece necessario dimostrare con prove concrete la persistente "virulenza" e operatività del gruppo criminale. La decisione ha implicazioni significative sulla data di cessazione del reato permanente.
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