Il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato estinto il reato di ricettazione contestato a un imputato per esito positivo della messa alla prova. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione, evidenziando che l'imputato, pur avendo svolto i lavori di pubblica utilità, si era rifiutato di partecipare al percorso di giustizia riparativa e mediazione con la vittima. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che tutte le prescrizioni del programma sono autonome e indispensabili. Di conseguenza, il rifiuto di una sola di esse impedisce il buon esito della prova. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio.
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