Il Tribunale di Roma disponeva la revoca della messa alla prova di un imputato a causa di assenze ingiustificate, decidendo direttamente durante un'udienza fissata per un altro scopo e senza il preventivo avviso di revoca. L'imputato ricorreva in Cassazione lamentando la violazione del contraddittorio. La Suprema Corte ha confermato che la revoca della messa alla prova senza una specifica udienza camerale partecipata genera una nullità. Tuttavia, poiché il difensore dell'imputato era presente all'udienza e non ha sollevato alcuna obiezione immediata, preferendo chiedere il non luogo a procedere, tale nullità è stata considerata sanata. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la revoca del beneficio e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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