Il Tribunale di Larino ha disposto la revoca della messa alla prova nei confronti di un imputato che, durante il periodo di sospensione del processo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e strumenti per il confezionamento. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione e il mancato riconoscimento del percorso positivo svolto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'ordinanza di revoca della messa alla prova può essere impugnata solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione. Inoltre, la Cassazione ha confermato che il giudice può legittimamente revocare il beneficio valutando i fatti storici di un nuovo procedimento penale in corso, anche in assenza di una sentenza di condanna definitiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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